Art. 50.
(Autorizzazione alla costruzione e all'impiego).

      1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite

 

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totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo.
      2. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo 51.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
      4. Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché delle istruzioni e degli schemi elencati all'articolo 51, comma 1, lettere d), e), f) e g).